In molti ci chiediamo se nella riparazione del tetto condominiale le spese di manutenzione riguardino tutti i condomini o solo una parte.
Precisiamo inanzi tutto che il tetto condominiale è un bene comune per tutti i condomini che abitano sotto di esso e come tale è definito dall’art. 1117 c.c. insieme anche ai lastrici solai, che fungono da riparo per le proprie proprietà immobiliari, per cui tutti i condomini che hanno unità immobiliari sotto tale copertura sono tenuti a pagare le relative spese di manutenzione in base al godimento che ogni condomino ha di questo bene comune, come definito dall’art. art. 1123 c.c. C’è da precisare alcune casi particolari:
- il Tetto è formato da un unico corpo continuo e copre un condominio formato da due scale A – B o anche più.
- Il tetto copre solo parte del condominio mentre l’altra parte è coperto da un altro tetto disgiunto o un lastrico solare.
Nel Primo Caso se c’è una riparazione del tetto che si deve fare dal lato della scala A, la spesa quantizzata dovrà essere ripartita su tutti i condomini del condominio allargandolo anche alle altre scale che vengono coperte dallo stesso tetto in quanto corpo unico continuo e non divisibile.
Nel secondo caso invece le spese devono essere ripartite ai condomini che stanno sotto al tetto o lastrico solare oggetto di riparazione e pagheranno in base ai propri millesimi di proprietà rappartati alla superficie che tale tetto copre la propria unità immobiliare.
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