Millesimi, il Cambio di destinazione d’uso non è sufficiente per la revisione

Millesimi, il Cambio di destinazione d’uso non è sufficiente per la revisione, può essere il caso di un magazzino a piano terra trasformato in abitazione. Tale  Variazione non può essere motivo di revisione delle tabelle millesimali in quanto non è una vasta modifica che muta essenzialmente il condominio, basti pensare ad un aumento di superficie dovuto ad una sopraelevazione o un ampliamento, ex art. 69 disp. att. C.C.(non è “innovazione di vasta portata”) e quindi, nel caso l’assemblea decidesse di revisionarle comunque, NON PUO’ addebitare la spesa solo al proprietario dei locali.

Edgewater-Hayden-Ferry-Lakeside

Un condomino che in questo caso volesse chiedere la revisione delle tabelle così come recita l’art.23 della legge 11-12-2012 n. 220 :
“… Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unita’ immobiliari, e’ alterato per piu’ di un quinto il valore proporzionale dell’unita’ immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo e’ sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”, Troverà una netta opposizione perchè tale variazione di certo sarà inferiore ad 1/5  anche perche oltre al coefficiente di destinazione si deve tenere conto anche degli altri coefficienti, e siccome le tabelle vanno revisionate tutte anche quelli degli altri condomini sarà facile vedere dai calcoli che per un cambio di destinazione d’uso il valore proporzionale delle unità resterà di poco variato tanto da non poter permettere al giudice l’addebito al condomino che ha effettuato la variazione.

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