Legge di Stabilità 2017 bozza – ecobonus – simabonus

Legge di Stabilità 2017 bozza – ecobonus – simabonus

Dopo l’approvazione da parte del Governo e la firma del Presidente della Repubblica, la Legge di Stabilità 2017 bozza della Legge di Bilancio approda alle Camere, e poi  approvato entro il 31 dicembre 2016 ed infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore.

Noi qui ci occuperemo delle proposte relative a ecobonus, ristrutturazioni, sismabonus, mobili ed elettrodomestici, rimandando all’attesa del testo definitivo e alla sua lettura integrale.

Bozza per il Bilancio 2017 ed ecobonus

detrazioni-fiscali

Quanto all’ecobonus viene modificato l’art. 14, D.L. n. 63/2013 (relativo alle «detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica»).

L’ecobonus, la detrazione fiscale per chi effettua interventi di risparmio energetico, è confermato anche quest’anno (quindi per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2017) con la percentuale della detrazione del 65%.

Al fine evidentemente di incoraggiare gli interventi nei condomini, per tali ultimi interventi la detrazione del 65% viene prevista sino al 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che rientrano in tale previsione sia gli interventi su parti comuni che quelli che coinvolgono tutte le unità immobiliari (e non parti comuni).

Rimangono, fino al dicembre 2017 le detrazioni del 65% anche per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro e per «l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili… fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro».

Confermata la possibilità di cessione del credito ai fornitori per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni condominiali in luogo delle detrazioni (v. art. 14, cit. co.2-ter).

Vi è poi un aumento della detrazione per le spese sostenute negli anni tra il 2017 e il 2021 per gli interventi di riqualificazione relativi a parti comuni condominiali aventi determinate caratteristiche: fino al 70% se gli interventi riguardano «l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio»; si sale al 75% se le spese riguardano interventi su parti comuni condominiali volti a conseguire un miglioramento della prestazione energetica, sia invernale che estiva, e che conseguano almeno il livello di qualità media indicato dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Detrazioni fiscali lavori di ristrutturazione,efficienza energetica

Per tali detrazioni l’ammontare massimo della spesa è fissato in 40.000 euro, moltiplicato per i numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio.

La presenza delle condizioni prescritte ai fini dell’aumento delle detrazioni dev’essere asseverata da professionisti abilitati, tramite l’attestazione della prestazione energetica (di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015).

Per gli stessi interventi (quelli in sostanza per cui è ammesso l’aumento di detrazione al 70% e al 75%) dal 2017 è possibile cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o a soggetti privati, con la possibilità di successiva cessione del credito; è esclusa espressamente la possibilità di cessione a istituti di credito e intermediari finanziari (un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà specificare le modalità attuative della previsione).

Le detrazioni di cui al co.2-quater (quelle che arrivano al 70% e al 75% per intenderci) sono estese anche agli Istituti autonomi delle case popolari per gli interventi su immobili di loro proprietà di edilizia residenziale pubblica.

Rimane la ripartizione in dieci anni della detrazione.

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