Bonus Facciate 2020

La detrazione fiscale sulle spese per il recupero o il restauro della facciata è stata introdotta dai commi 219-224 della Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020; ed è l’unica detrazione tra i Bonus Casa (ovvero detrazioni per la riqualificazione energetica, detrazione per la ristrutturazione e detrazioni per l’adeguamento sismico) che non prevede un limite di spesa agevolata.

Nell’agevolazione sono compresi gli interventi anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, o comunque tutti quelli finalizzati al recupero o al restauro delle strutture opache della facciata, compresi i balconi, gli ornamenti ed i fregi.

Unica limitazione per l’accesso all’agevolazione è l’ubicazione, sono infatti ammessi solo gli interventi effettuati sugli edifici costruiti in Zona A o B (così come individuate dall’art. 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministero dei lavori pubblici).

La legislazione chiarisce, inoltre, che per il bonus facciate si terrà conto delle disposizioni già in vigore in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, tra cui quelle definite dal decreto Mef n.41/1998, inerenti modalità di pagamento e condizioni di validità.

Si riportano di seguito con maggior dettaglio gli aspetti più interessanti e gli adempimenti necessari del bonus; andando ad analizzare “Chi, Quando e Come” può accedere alla detrazione.

1. Chi può accedere alle detrazioni

Come già detto, la legge di Bilancio 2020 ha specificato che per il nuovo bonus si applichi lo stesso regolamento operativo delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Possono, dunque, usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. Non sono esplicitamente esclusi dalla Legge di Bilancio i soggetti assoggettati all’IRES, in quanto il regolamento richiamato definisce le sole modalità operative e non i requisiti soggettivi dei fruitori. Come già specificato per le ristrutturazioni edilizie (a meno che venga introdotta qualche novità in un secondo momento) hanno diritto al bonus facciate non soltanto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile ma anche l’inquilino ed il comodatario.

Solo soggetti IRPEF o anche soggetti IRES?

L’accesso alla detrazione è possibile per soggetti Irpef e, sino a differente indicazione, anche per soggetti IRES.  Nel dettaglio possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:

  • il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);
  • l’inquilino;
  • il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.

Inoltre, hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);
  • il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.

CHI ACCEDE: domande frequenti

Se la spesa è stata effettuata da due comproprietari, a chi spetta la detrazione?

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.  Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Se non si è ancora proprietari dell’immobile sul quale si effettuano i lavori ma è stato stipulato un regolare compromesso di vendita è possibile usufruire della detrazione?

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

  • è stato immesso nel possesso dell’immobile;
  • esegue gli interventi a proprio carico;
  • è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

Chi esegue autonomamente i lavori sulla facciata può accedere alla detrazione?

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Bonus facciate e costi di ristrutturazione

2. Quali edifici possono accedere alle detrazioni?

L’unica limitazione all’accesso alla nuova detrazione è rappresentata dalla ubicazione dell’immobile sui quali si eseguono i lavori, con il comma 219 dell’art.1 della L. 160/2019 la legislazione specifica che i lavori devono essere eseguite in zona A o B. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 aprile 1968, n.1444 definisce le zone come di seguito:

Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superfice coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore al 1,5 mc/mq.

Rimangono pertanto esclusi dall’incentivo tutti gli immobili isolati.

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