Acquisto di immobili da affittare: ecco le nuove deduzioni

Chi vuole acquistare un immobile per darlo in affitto potrà beneficiare di alcune agevolazioni previste dal decreto Sblocca Italia e disciplinate dal decreto interministeriale del 08.09.2015. Si tratta, in breve, del “bonus compra-affitta” che permette di usufruire della deduzione IRPEF per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili da locare. Questo bonus è limitato a chi ha acquistato una casa tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017. L’articolo 1 del decreto interministeriale prevede che il “bonus compra-affitta” riguardi, nello specifico, quelle unità immobiliari “invendute“, cioè quelle case che dal 12 novembre 2014 erano già interamente o parzialmente costruite, ovvero quelle per le quali era stato rilasciato un titolo abilitativo edilizio comunque denominato.

Per ottenere l’agevolazione fiscale, il proprietario dell’immobile deve affittare lo stesso con un contratto a canone concordato per 8 anni continuativi. È prevista anche la concessione in usufrutto dello stesso a soggetti che operano nell’ambito degli alloggi popolari da 10 anni. La deduzione spetta, inoltre, una sola volta, e non è previsto un cumulo con altre agevolazioni fiscali calcolate per le medesime spese da altre disposizioni di legge.

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Quali sono le condizioni per ottenere l’agevolazione?

Le condizioni per ottenere l’agevolazione sono:

  • l’assenza di rapporti di parentela fra locatore e inquilino
  • la non classificazione dell’immobile nelle categorie catastali in cui rientrano le abitazioni signorili A/1, A/8 e A/9
  • la classe di efficienza energetica dell’abitazione deve rientrare nelle categorie A e B
  • l’abitazione non deve essere ubicata in zone di particolare pregio ambientale o in zone di carattere artistico o storico.

Tale bonus fiscale sulla casa si applica automaticamente nel momento in cui l’immobile viene destinato ad uso residenziale. Nel caso in cui l’unità immobiliare venga trasferita ad un nuovo proprietario per vendita o per successione ereditaria, l’agevolazione fiscale si trasferisce al nuovo proprietario solo per la parte residua, purché egli sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In che cosa consiste l’agevolazione?

L’art. 21 del decreto Sblocca Italia prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo ai fini IRPEF, un importo del 20% delle spese sostenute. La spesa massima deve essere di 300.000 euro e le agevolazioni fiscali spettano a personefisiche non esercenti attività commerciali e a chi sostiene le spese per la costruzione di un immobile residenziale. La deduzione del 20% del prezzo di acquisto della casa risultante dall’atto di compravendita deve essere suddivisa in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione.

In base ad un semplice calcolo, quindi, se il tetto alla deduzione è fissato a 60.000 euro (20% di 300.000), la quota massima deducibile annualmente è di 7.500 euro. Qualora il contratto di locazione si dovesse chiudere prima che siano passati gli otto anni, non per volontà del proprietario dell’abitazione, questi può continuare ad usufruire del bonus fiscale se stipula un nuovo contratto di locazione entro un anno dalla conclusione di quello precedente. Se siete interessati ad ulteriori articoli su Economia e Tasse potete premere il tasto segui accanto al mio nome.

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